Con ricorso al TAR Lazio veniva impugnata da una società calcistica la propria esclusione dal campionato di Serie D.
Esclusione dal campionato: i fatti.
Nel mese di agosto, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti aveva deciso per l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2022/2023.
La decisione era arrivata in quanto la società in questione non era riuscita a pagare i tesserati nei tempi previsti.
Avverso tale decisione la società adiva direttamente il TAR Lazio per ottenere la riammissione al campionato di competenza.
Esclusione dal campionato: la decisione del TAR.
Il TAR adito con ordinanza cautelare si è pronunciato affermando che la
“- che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280;
– che, in ogni caso, il comunicato ufficiale nr. 63 indica chiaramente, tra gli adempimenti relativi all’iscrizione, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico bancario e copia documento d’identità attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 dei rimborsi a calciatori e allenatori, adempimento da eseguire “entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022”;
– che il mancato rispetto di tale termine perentorio appare costituire giustificato motivo di esclusione, avuto riguardo a quanto ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in relazione ai termini previsti per gli adempimenti preliminari alle iscrizioni ai campionati di calcio, la cui perentorietà (nel caso di specie peraltro espressamente indicata) si fonda sulle esigenze organizzative delle federazioni, relative al regolare svolgimento dei campionati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083; TAR Lazio Sez. 1 ter, sent. n. 7529/19) e subordinate al rispetto del principio della par condicio delle società partecipanti (cfr. TAR Lazio, sez. 1 ter, nr. 9516/2022);
– che nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, dovuto a problematiche riferite a disguidi/ritardi contabili della banca di cui la società ha inteso servirsi, non integra un errore scusabile e non giustifica la rimessione in termini, avuto riguardo al generale canone di autoresponsabilità nella scelta dell’istituto bancario di fiducia”.
Di conseguenza il TAR rigettava l’istanza cautelare.