La richiesta di svincolo per inattività può essere inviata in qualsiasi momento della stagione purché si provi il disinteresse della società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore.
Questo è quanto stabilito dal Tribunale Federale Nazionale (TFN) della FIGC con la recente decisione n. 38/2022.
Svincolo per inattività: i fatti.
L’odierno ricorrente, tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con una SSD, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente CR.
In seno alla propria istanza, il ricorrente deduceva la mancata partecipazione, per causa allo stesso non imputabile, al numero di gare previsto dalla norma invocata.
Il CR, tuttavia, respingeva la richiesta avanzata dal calciatore.
Nella sua decisione il CR ribadiva la validità e l’operatività del vincolo, motivando la propria affermando che “…la ricorrente inoltrava al giocatore n. 6 convocazioni a gare ufficiali… l’atleta non si è presentato… la società contestava le inadempienze…”.
Il tesserato proponeva così ricorso al TFN.
Svincolo per inattività: la decisione del TFN
Secondo il TFN:
“In base alla lettera della norma (art. 109 NOIF – ndr), il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.
La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della stagione sportiva, purchè si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore.
La mancata presentazione, da parte del calciatore, della certificazione di idoneità all’attività agonistica rende inaccoglibile la richiesta.
Risultano provate per tabulas e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze, peraltro ammesse e non contestate dalla parte resistente:
1) Il calciatore, in data 19.11.2020, trasmetteva alla Società certificazione di idoneità all’attività agonistica, rilasciata in pari data e con scadenza 18.11.2021.
2) Per la stagione 2021/2022, quale corollario, il calciatore era, quindi, ancora idoneo all’attività agonistica fino al termine di efficacia della suddetta documentazione sanitaria.
3) Alla data del 24.10.2021, nonostante si fossero già disputati 7 incontri ufficiali, il calciatore, idoneo all’attività agonistica, si ribadisce, come da certificazione a mani della resistente, non veniva mai convocato dalla stessa resistente né per la disputa di gare, né per lo svolgimento degli allenamenti, manifestandosi quindi, per facta concludentia, una assoluta carenza di interesse della società rispetto al permanere del vincolo.
4) Le successive convocazioni (la prima delle quali risulta pacificamente formalizzata nella data del 2 novembre 2021, non essendovi prova di quanto asserito in udienza dal rappresentante della società resistente, riguardo a precedenti convocazioni intervenute solo verbalmente) e le coeve contestazioni che, per l’evolversi conflittuale della vicenda, possono anche apparire come strumentalmente volte ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF, sarebbero, comunque, intervenute in un momento in cui, per quanto sopra evidenziato, si erano già perfezionati i presupposti previsti dalla norma di interesse per l’esercizio del diritto di svincolo da parte del calciatore in questione.
Alla luce del consolidato orientamento della presente Sezione, si può pertanto, per quanto precede, legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, scil. la mancata partecipazione, per causa a lui non imputabile, al numero di gare indicato nell’art. 109 NOIF”.