Caso pluslavenze: le motivazioni del rigetto del reclamo.

Pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 89/2022 le motivazioni che hanno portato la Corte Federale di Appello a respingere il reclamo della Procura Federale.

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reclamo caso plusvalenze motivazioni
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In data 27 maggio u.s. sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni del rigetto del reclamo sul caso plusvalenze.

Come anticipato la settimana scorsa la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo promosso dalla Procura federale della FIGC avverso l’assoluzione in primo grado nel caso plusvalenze.

Caso plusvalenze: la decisione della Corte Federale di Appello.

Per la Corte l’inesistenza di un metodo di valutazione del valore di un calciatore renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa” intollerabile”.

Inoltre, “È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato.

Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti“.

Tuttavia “le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe ‘un’ criterio valutativo” sono veritiere.

Di conseguenza, per il Collegio il reclamo deve essere respinto.

Caso plusvalenze: l’auspicio della Corte Federale di Appello.

Inoltre, secondo la Corte “È auspicabile individuare dei criteri attraverso i quali esaminare le modalità di formazione delle plusvalenze”.

“È fondamentale intervenire, in termini regolamentari e in tempi rapidi, sulla questione composita della definizione del valore e del prezzo di scambio, del trattamento delle plusvalenze e della valutazione del costo di acquisto del diritto negli anni successivi a quello di prima contabilizzazione.

Proprio perché il tema delle valutazioni si riflette sui bilanci di più anni è opportuno disporre anche di criteri specifici per sottoporre a verifica il valore nella società cessionaria negli anni successivi alla prima iscrizione.

Tutto questo al fine non di limitare la libertà degli scambi ma di eliminare delle potenziali storture negoziali.

Appare infatti singolare che in ambito molto regolamentato, come quello calcistico, sia carente proprio questa disciplina che assume un ruolo di massima criticità nei bilanci”.

Non resta  ora che attendere le  ulteriori mosse della Procura federale e  della FIGC stessa.

 



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553