Lo scorso 1° aprile erano stati deferiti dalla Procura Federale della F.I.G.C. 11 club e 61 persone tra dirigenti e amministratori per il c.d. “caso plusvalenze” chiedendo diverse sanzioni tra la inibizione per dirigenti ed amministratori.
Tuttavia il Tribunale Federale Nazionale (T.F.N.) della F.I.G.C., chiamato a decidere in merito al caso plusvalenze, aveva deciso che tutti i club ed i dirigenti deferiti andavano prosciolti; decisione poi confermata dalla Corte Federale di Appello.
A seguito di nuovi sviluppi investigativi e della presenza di nuove prove la Procura Federale ha chiesto la revocazione della pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022.
La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto ha revoca la decisione sopra citata.
Caso Plusvalenze: la decisione.
La Corte Federale di Appello, con decisione n. 65/2023, ha così accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio).
La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti.
Caso Plusvalenze: le prossime mosse.
Entro 10 giorni dalla decisione la Corte d’Appello della Figc dovrà pubblicare le motivazioni della sentenza.
Dalla pubblicazione delle motivazioni la Juventus avrà un mese di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, l’ultimo grado della giustizia sportiva.
È bene evidenziare che Il Collegio non ha il potere di modificare l’attuale sentenza, visto che valuta solo eventuale presenza di vizi di forma, ma solo il potere di confermarla o annullarla.
Successivamente, le parti “scontente” – avendo esaurito i gradi della giustizia sportiva -potrebbero rivolgersi alla giustizia ordinaria mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio prima ed al Consiglio di Stato dopo, nella speranza che il Giudice amministrativo non si dichiari incompetente richiamando la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia.