Caso Lewandowski: gli antefatti.
In occasione della partita vinta l’8 novembre 2022 dal Barcellona contro l’Osasuna per 2 a 1, l’attaccante polacco Robert Lewandowski è stato espulso per doppia ammonizione.
All’uscita dal campo il calciatore si è passato il dito sotto al naso al fine di simulare l’uso di sostanze stupefacenti da parte dell’arbitro, reo di averlo espulso.
L’attaccante è stato così squalificato per tre giornate (una per il doppio giallo e due per il gesto irriguardoso nei confronti del diretto di gara).
Caso Lewandowski: la decisione dei giudici spagnoli.
Il Barcellona presentava ricorso alla giustizia sportiva, ma tutti e tre i tribunali sportivi spagnoli hanno confermato la squalifica di tre giornate.
Sicché la società catalana si è rivolto alla giustizia ordinaria (il Tribunale Amministrativo di Madrid) al fine di tutelare il diritto al lavoro del proprio tesserato.
Il Tribunale Amministrativo di Madrid ha disposto la sospensione cautelare della squalifica e così, in attesa della decisione di merito, Lewandowski ha potuto giocare il derby contro l’Espanyol del 31 dicembre 2022 senza ovviamente non poche polemiche alle quali la Federcalcio spagnola ha prontamente così replicato: “Non possiamo contestare ed entrare in contenzioso con il verdetto dei giudici del Tribunale di Madrid”.
Caso Lewandowski: in Italia.
Quanto accaduto in Spagna, in Italia non potrebbe succedere.
La Corte Costituzionale, con sentenze nn. 49/2011 e 160/2019, ha ritenuto che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui stabiliscono che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all’ordinamento sportivo, di modo che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria delle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari sportive, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria.
Di conseguenza la giustizia amministrativa italiana si è adeguata a tali pronunce affermando che “È sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria” (su tutte TAR Lazio, Roma, sent. n. 11882/2021).
In Italia, dunque, un caso Lewandowski non potrebbe mai accadere.