Con ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della FIGC, il Bologna Calcio ha impugnato la delibera della LNP Serie A in merito all’utilizzo di un algoritmo per la ripartizione dei diritti TV.
La LNP Serie A, in particolare, “onde definire la ripartizione delle risorse economiche derivanti dai diritti audiovisivi in favore dei Club, ha deliberato di adottare, per la stagione sportiva 2021/2022, l’algoritmo di ponderazione degli ascolti a 4 variabili (nello specifico: effetto doppia piattaforma di trasmissione; effetto parallele, giorno di disputa gara, slot orario) con due parametri di controllo (nello specifico effetto squadra ed effetto punteggio); di considerare a pari merito nella classifica relativa alla quota audience certificata le Associate che abbiano differenze pari o inferiori a 5.000 spettatori medi tra le relative posizioni, estendendo l’applicazione del principio sancito dal Decreto Lotti per il quale, qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento”.
Diritti tv: rigettato il ricorso del Bologna: il ricorso.
Tuttavia, secondo il Bologna tale decisione sarebbe illegittima poiché “dato conto della disciplina adottata nel triennio 2018/2021 e della delibera oggi gravata, deducendo che l’algoritmo tecnico, sottoposto alla votazione dell’Assemblea di Lega, integrerebbe un “sistema molto complesso” non aderente al dettato normativo (segnatamente all’art. 9, comma 2, del Decreto Lotti) e tale da creare un “effetto distorsivo dei dati dell’audience certificata”, con conseguente pregiudizio per la parte (che sarebbe passata “dalla dodicesima posizione alla diciassettesima ai fini della distribuzione delle risorse”).
Più in particolare, secondo il Bologna, la LNPA avrebbe sottoposto alle Associate la “valutazione ed approvazione di un algoritmo, complesso ma non supportato da basi normative, realizzato su criteri totalmente estranei alla previsione legislativa che riflettono non la copertura della trasmissione bensì le scelte di programmazione del responsabile della trasmissione”.
Il criterio di riequilibrio farebbe leva su indici (il giorno, l’orario di trasmissione della gara, la diffusione in parallelo tra le gare e la produzione su entrambe le piattaforme) che determinerebbero una “evidente distorsione dei dati dell’audience certificato” (con retrocessione del Bologna dal dodicesimo al diciassettesimo posto in graduatoria).
Il sistema predisposto dalla LNPA si appaleserebbe “del tutto inammissibile e, comunque, irrispettoso delle disposizioni di legge applicabili e, quanto agli effetti, contrario ai principi ispiratori della disciplina sulla equa distribuzione dei ricavi per quanto concerne la quota dell’8%”.
Come ha pure sostenuto parte ricorrente, l’alterazione, da parte del criterio di ponderazione, del dato di partenza (con conseguente, asserito, stravolgimento del posizionamento dei Club) determinerebbe l’illegittimità dell’algoritmo “poiché in violazione delle disposizioni normative di riferimento e degli obiettivi dalle stesse perseguite”.
Diritti tv: rigettato il ricorso del Bologna: la decisione.
Il Tribunale Federale Nazionale, tuttavia, ha rigettato il ricorso.
Infatti, secondo il TFN della FIGC “Per quanto principalmente rileva ai fini del contendere, la Legge Delega ha fissato il generale principio per cui i ricavi derivanti dalla commercializzazione centralizzata devono essere distribuiti tra le Associate secondo una equa ripartizione che preservi l’equilibrio competitivo.
L’attribuzione dei proventi alle Società partecipanti alle competizioni deve avvenire prioritariamente attraverso regole rimesse al soggetto preposto all’organizzazione delle competizioni stesse.
(…)
Per la costruzione dell’algoritmo il Dpcm fornisce, dunque, alcuni lati parametri: l’analisi dell’ audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; l’analisi dell’audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; il calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; l’applicazione del fattore di conversione alle Società con copertura parziale.
Tutto ciò premesso, non pare al Collegio che l’algoritmo di ponderazione, in concreto adottato dalla Lega, si discosti dalle disposizioni che lo legittimano.
Le espressioni “algoritmo di ponderazione” e “adeguati criteri di riequilibrio” rappresentano il precipitato della normativa primaria che fonda il Decreto Lotti; normativa che, come si è esposto, attribuisce agli organizzatori delle competizioni (nel caso di specie, la Lega) il potere di delineare i criteri dettaglio.
(…)
Nel caso di specie, lungi dall’apparire illegittimo o irragionevole, il contestato algoritmo di ponderazione è stato adottato, in forza di delibera blindata dalla maggioranza qualificata (ben diciannove voti favorevoli su venti) e sulla base di un articolato studio a monte (non specificamente contestato da parte ricorrente; si veda l’elaborato a cura dello Studio Frasi, agli atti), nel rispetto delle prescrizioni positive di riferimento.
I criteri formalmente adottati in sede assembleare sono il frutto di un lungo percorso, avviato a seguito della delibera Agcom (che ha reso necessaria l’adozione dell’algoritmo nella tempistica seguita dalla Lega), durante il quale sono stati ampiamente analizzati i dati ufficiali di ascolto e rapportati al bacino di utenza potenziale ed effettivo dei sodalizi societari.
In tale ambito, non sembra a questo Tribunale che l’analisi dell’audience registrata”, che il Dpcm Lotti individua quale parametro per la definizione del contestato algoritmo di ponderazione, possa essere limitata al mero “dato grezzo” desumibile dagli ascolti registrati; potendo – rectius dovendo – lo stesso essere integrato da ulteriori elementi idonei a fornire il complessivo quadro.
Da tale punto di partenza deriva che, in un’ottica legislativa incentrata – come si è detto supra – sulla piena autodeterminazione della Lega nella realizzazione dei principi orientati all’equa ripartizione dei diritti audiovisivi, non appare irragionevole l’individuazione, quale ulteriore specificazione del criterio normativo, di parametri che tengano altresì conto di fattori legati agli orari e alle giornate di inizio delle partite che – ovviamente – possono condizionare in maniera significativa il citato “dato grezzo” dell’audience.
D’altronde, se fosse stato sufficiente aggregare i dati forniti dall’Auditel e creare un mero criterio di raffronto dei dati di ascolto, non sarebbe stato necessario che il legislatore prevedesse la definizione di un algoritmo che considerasse le modalità di copertura degli eventi sportivi”.