Secondo una recente giurisprudenza, “La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici“.
Questo è quanto di recente stabilito dal TAR Calabria con la sentenza n. 1312/2022.
La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici: la decisione.
Nello specifico, secondo il giudice amministrativo, “Sussiste la giurisdizione del G.O. quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e non venga in considerazione l’esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.
Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.
Nel caso della gestione di uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici.
Inoltre, qualora si richieda il risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell’Amministrazione, anche in fase precontrattuale, la giurisdizione spetta al G.A. (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29 novembre 2021, n. 20, che pur riguardando un annullamento giurisdizionale è equiparabile alla fattispecie in cui il ricorrente sostiene in essenza di essere di fronte ad un annullamento, almeno parziale, in autotutela di un precedente atto)“.
La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici: le precisazioni.
Ha precisato il T.a.r. che sussiste la giurisdizione del G.O. quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e non venga in considerazione l’esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.
Inoltre, deve essere declinata la giurisdizione con riguardo a pretese afferenti ai costi sostenuti, in maniera asseritamente indebita, dal concessionario in relazione all’esecuzione di una concessione per la gestione di uno stadio (cfr. Corte Cost., sent. n. 204 del 2004).
Nello schema di tale figura giuridica, il rapporto sinallagmatico (e quindi il corrispettivo) si fonda sul pagamento delle spese da parte del concessionario e sull’affidamento allo stesso del diritto di godere del bene o di esercitare il servizio, con le correlative entrate, da parte del concedente (salvi i casi di erogazione anche di un contributo da parte della P.A.).