Con CU 8/A dell’8 luglio 2022 la FIGC ha introdotto il c.d. diritto di recompra anche per i prestiti dei calciatori.
Diritto di recompra possibile anche per i prestiti: la novità.
Alla luce di tale novità normativa, viene introdotta la possibilità per le società di inserire negli accordi di cessione temporanea di un calciatore – il c.d. prestito – il diritto di opzione a favore della società̀ cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà̀ di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a determinate condizioni.
Diritto di recompra possibile anche per i prestiti: la norma.
Con il CU 8/A del 2022 la FIGC ha inserito all’interno delle NOIF l’art. 4 bis secondo cui:
“Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società̀ cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società̀ cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società̀ cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà̀ di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché́ il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successi- va a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;
d) la società̀ cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quel- le di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione”.