Con ordinanza n. 3945/2022 il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare promossa dalla FIGC avverso la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI circa l’indice di liquidità.
Indice di liquidità: respinta la domanda cautelare – i fatti.
Con il proprio ricorso la FIGC chiedeva la sospensione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022.
Con il predetto dispositivo veniva stabilito che:
“In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; il Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”.
Indice di liquidità: respinta la domanda cautelare – i motivi della decisione.
Secondo il TAR:
“in linea di principio non può essere esclusa l’impugnabilità del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, a fini cautelari, anteriormente alla pubblicazione della motivazione della decisione, avuto riguardo sia alle ipotesi normativamente previste (art. 119, comma 6, cod. proc. amm.; art. 431, commi 2 e 3 c.p.c.; art. 433, comma 2 c.p.c.), sia a quanto enunciato in giurisprudenza con riferimento all’impugnabilità del dispositivo letto in udienza nel previgente rito elettorale (C.S., sez. V, sent. n. 1160/1991), sulla base di una lettura estensiva fondata sull’art. 24 della Costituzione, che postula una tutela giurisdizionale efficace in presenza di un atto in sé produttivo di effetti giuridici potenzialmente lesivi;
tuttavia, per quanto interessa in questa sede, occorre anche aver riguardo al concorrente rilievo del principio della pregiudiziale sportiva, che preclude una valutazione analitica del fumus boni juris, anche con riferimento ai vizi procedurali prospettati dalla ricorrente (ivi compreso il profilo dell’incompetenza delle Sezioni Unite del Collegio), in assenza della pubblicazione della motivazione della decisione, atteso che nel nostro ordinamento la motivazione è coessenziale al giudizio;
occorre quindi valutare sinteticamente la pretesa cautelare dell’istante, la quale si riflette particolarmente nel periculum in mora;
sotto questo decisivo profilo deve osservarsi – alla luce delle allegazioni delle parti e dell’ampia discussione svoltasi in camera di consiglio – che non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A”.
Di conseguenza la domanda cautelare proposta veniva respinta.
Non resta che attendere l’esito del giudizio di merito.