Nel mondo dello sport, ed in particolare del calcio nostrano, si torna a parlare di vincolo sportivo.
Questo perché con il Comunicato n. 283/A la FIGC ha modificato gli articoli 31, 32 e 32 bis delle NOIF.
Tali articoli riguardano il c.d. vincolo e già a partire dalla prossima stagione entreranno in vigore.
Calcio e vincolo sportivo: di cosa si tratta?
Il vincolo sportivo, in poche parole, è il legame che assume il giovane calciatore al momento della firma del tesseramento presso una squadra di calcio.
Se per i professionisti questo non porta alcuna problematica, in quanto il vincolo coincide con il contratto di prestazioni sportive sottoscritto dal calciatore, questo non vale per i non professionisti.
Infatti, il calciatore dilettante si obbliga a svolgere la propria attività agonistica in maniera esclusiva per il solo club con cui si tessera.
Calcio e vincolo sportivo: le nuove regole.
Con il Comunicato FIGC n. 283/A sono stati modificati gli articoli 31, 32 e 32 bis delle NOIF.
“Art. 31
I “giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto”.
“Art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti””.
“Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività”.
La nuova norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2022.
Questa si applicherà a tutti coloro che assumeranno il vincolo in base alle nuove direttive.
Per coloro con ‘vincolo in essere’ invece la nuova regolamentazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2023.