In tema di giustizia amministrativa e sport la Corte di Cassazione ha stabilito che:
“Le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni sportive nazionali, relativi a decisioni sulla regolare assunzione di cariche associative, sono soggette alla giurisdizione statale, in particolare, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che, non venendo in rilievo l’applicazione di norme finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive – riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo – le stesse, pur se attinenti all’organizzazione del CONI o delle Federazioni, assumono rilevanza per l’ordinamento giuridico statale, che tutela i diritti in cui si esplica la personalità dell’individuo anche nell’ambito delle formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto pubblico”(Cass. Civ., S.U., sent. n. 3101/2022).
Giustizia amministrativa e sport: i fatti.
Nell’agosto 2017 l’assemblea dei soci dell’Associazione sportiva dilettantistica Tiro a segno nazionale – Sezione di Palermo, riunita in sessione elettorale, procedeva al rinnovo delle cariche sociali. All’esito della procedura elettorale, il signor S. risultava eletto tra i consiglieri.
Con reclamo l’elezione veniva contestata.
Il commissario straordinario, allo scopo di assicurare la celere definizione delle controversie e, al tempo stesso, il rispetto del principio collegiale nella decisione, delegava alla Commissione di disciplina dell’Unione “la decisione dei ricorsi in materia elettorale per il rinnovo degli organi sociali delle Sezioni TSN e sulle controversie in merito alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all’esercizio del diritto di voto nelle Assemblee”.
La Commissione accoglieva il reclamo.
La decisione, tuttavia, veniva impugnata dinanzi alla Corte federale d’appello che dichiarava il ricorso inammissibile.
Inammissibilità confermata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
La questione finiva dinanzi al TAR Lazio.
Il TAR dichiarava il suo “difetto di giurisdizione in applicazione della regola di riparto che traeva dagli articoli 1, 2 e 3 d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 conv. dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 per come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49 (per cui la giustizia sportiva è strumento di tutela riconosciuto dall’ordinamento per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle “regole sportive”, mentre alla giustizia statale sono demandate le controversie rilevanti per l’ordinamento generale, che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi)”.
La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che ribaltava la decisione ritenendo che “la controversia relativa alla ineleggibilità all’incandidabilità o all’incompatibilità a componente di un organo (di un’articolazione territoriale) di una federazione sportiva non sia riservata al giudice sportivo, ma rientri nella giurisdizione dello Stato, essendo devoluta in particolare, per l’art. 133, comma 1, lett. z), cod. proc. amm., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Giustizia amministrativa e sport: la sentenza della Cassazione.
Il CONI, tuttavia proponeva ricorso in Cassazione per “la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., D.L. n. 220 del 2003, artt. 1, 2 e 3 come convertito e dell’art. 133 cod. proc. amm., stante il difetto assoluto di giurisdizione per essere la controversia instaurata riservata alla cognizione degli organi di giustizia sportiva” e per “eccesso di potere da sconfinamento e per violazione del vincolo della cd. pregiudiziale sportiva”.
La Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso ritenendo il primo motivo infondato ed il secondo inammissibile.
In particolare, la Cassazione ha statuito che “restano soggette alla giurisdizione statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm., le controversie aventi a oggetto l’impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano, come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo munite di rilevanza per l’ordinamento dello Stato”.