Con sentenza n. 1929/2022 il TAR del Lazio ha affermato che tutti coloro che hanno svolto l’attività di agente sportivo tra il I aprile 2015 ed il 31 dicembre 2017, senza aver svolto l’esame di abilitazione, debbono sostenere l’esame di abilitazione necessario per l’iscrizione al “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e poter così svolgere l’attività di agente.
Agente Sportivo ed abilitazione professionale: la riforma del 2017.
Fino al 31.03.2015 per il rilascio della licenza di agente FIGC l’interessato doveva superare una prova di idoneità.
Dallo 01.04.2015 i soggetti provvisti dei requisiti previsti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro senza lo svolgimento di alcun esame di abilitazione.
Successivamente, con L. n. 205/2017, all’art. 1, comma 373, è stata prevista l’Istituzione presso il CONI di un “Registro nazionale degli agenti sportivi”.
Con la riforma, l’iscrizione al registro tornava condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità”, salvo la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31.03.2015.
I titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservassero la propria validità sino al 31 dicembre 2018.
Agente Sportivo ed abilitazione professionale: il giudizio al TAR.
Alcuni soggetti che avevano svolto l’attività di agenti sportivi, senza aver svolto l’esame di abilitazione, hanno promosso ricorso al TAR Lazio.
Lo scopo era di ottenere l’annullamento della riforma così continuare ad esercitare l’attività di agente senza lo svolgimento di alcun esame di abilitazione.
I Giudici di Via Flaminia, chiamati a pronunciarsi in merito alla questione, tuttavia, hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato e dunque considerando legittima la normativa al momento vigente, compresa l’efficacia retroattiva, il “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e le modalità di ammissione.
Di conseguenza coloro che hanno svolto l’attività di agente sportivo tra il I aprile 2015 ed il 31 dicembre 2017, senza aver svolto l’esame di abilitazione, debbono sostenere l’esame di abilitazione necessario per l’iscrizione al “Registro nazionale agenti sportivi del CONI” e poter così svolgere l’attività di agente.