Giustizia sportiva e caso plusvalenze.

Cosa rischiano i club coinvolti: dalla semplice ammenda alla penalizzazione in classifica.

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Caso plusvalenze
Caso plusvalenze

A seguito dell’ormai noto “caso plusvalenze” che vede coinvolti diversi club professionistici, nei giorni scorsi la Procura della FIGC ha notificato ad 11 club l’avviso di chiusura delle indagini.

Le plusvalenze sospette finite sotto la lente della Procura federale riguardano le stagioni sportive 2019-13, 2019-20 e 2020-21.

Oltre a Juventus e Napoli, l’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato anche ad Empoli, Sampdoria, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e, sebbene non più affiliate a seguito diverse vicende societarie, a Novara e Chievo Verona.

Giustizia sportiva e caso plusvalenze: cosa succede ora.

I club coinvolti, avranno ora 15 giorni di tempo per preparare le proprie memorie difensive e chiedere una eventuale audizione da parte degli organi di giustizia sportiva.

Solo successivamente la Procura federale deciderà se chiedere il deferimento dei club coinvolti – cioè il rinvio a giudizio sportivo dinanzi al Tribunale federale – o chiedere l’archiviazione.

Giustizia sportiva e caso plusvalenze: le presunte violazioni ed i rischi per i club.

L’avviso di conclusione delle indagini riguarderebbe un semplice illecito amministrativo punibile con una ammenda – salvo sanzioni più gravi in tema di licenze UEFA.

Tuttavia potrebbe delinearsi anche la ben più grave violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC secondo cui “1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”.

In tal caso, se deferiti, i club rischierebbero sanzioni ben più gravi come la penalizzazione di punti nella classifica attuale.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553