Sussiste la inammissibilità del reclamo sottoscritto dal legale rappresentate di una società soggetto ad inibizione in quanto proposto da soggetto privo de necessari poteri di firma.
È quanto stabilito dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio con la Decisione n. 153/CSA/2021-2022.
Inammissibilità del reclamo proposto da soggetto inibito: i fatti.
Con reclamo del 7 gennaio 2022, a seguito di preannuncio del 24 dicembre 2021, una Società calcistica ha impugnato il provvedimento del 23 dicembre 2021 (Com. Uff. n. xx/CS), con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale, ha comminato ad un calciatore tesserato per la predetta Società la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Inammissibilità del reclamo proposto da soggetto inibito: la decisione.
Tuttavia, afferma la CSA, “Risulta dagli atti che, tanto il preannuncio del 24.12.2021, quanto il reclamo del 7.1.2022, sono stati sottoscritti dal Presidente della società sig. xxx.
Da verifica effettuata sul foglio di censimento della società, il sig. xxx (matr. fed. n.xxx) è risultato essere lo stesso soggetto che, in occasione della gara in questione, svolgeva le funzioni di Dirigente addetto all’Arbitro ed a carico del quale il Giudice Sportivo, con il medesimo C.U. n. xx/CS del 23.12.2021, ha comminato la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività sino al 18.1.2022 (art. 9, comma, 1, lett. h, C.G.S.)”.
Posto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), C.G.S., la sanzione dell’inibizione temporanea comporta, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”, il reclamo deve ritenersi proposto in assenza del necessario potere di rappresentanza in ambito federale in capo al soggetto che lo ha sottoscritto e, per tale ragione, esso è inammissibile”.
La Corte Sportiva di Appello dichiarava pertanto il reclamo inammissibile e, per l’effetto confermava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale di squalificare il giocatore della società reclamante per 3 giornate.