Inammissibilità del reclamo proposto da soggetto inibito.

È inammissibile il reclamo sportivo proposto da soggetto inibito al momento della firma dell’atto.

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diritto sportivo
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Sussiste la inammissibilità del reclamo sottoscritto dal legale rappresentate di una società soggetto ad inibizione in quanto proposto da soggetto privo de necessari poteri di firma.

È quanto stabilito dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio con la Decisione n. 153/CSA/2021-2022.

Inammissibilità del reclamo proposto da soggetto inibito: i fatti.

Con reclamo del  7 gennaio 2022, a seguito di preannuncio del 24 dicembre 2021, una Società calcistica ha impugnato il provvedimento del 23 dicembre 2021 (Com. Uff. n. xx/CS), con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale, ha comminato ad un calciatore tesserato per la predetta Società la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Inammissibilità del reclamo proposto da soggetto inibito: la decisione.

Tuttavia, afferma la CSA, “Risulta dagli atti che, tanto il preannuncio del 24.12.2021, quanto il reclamo del 7.1.2022, sono stati sottoscritti dal Presidente della società sig. xxx.

Da verifica effettuata sul foglio di censimento della società, il sig. xxx (matr. fed. n.xxx) è risultato essere lo stesso soggetto che, in occasione della gara in questione, svolgeva le funzioni di Dirigente addetto all’Arbitro ed a carico del quale il Giudice Sportivo, con il medesimo C.U. n. xx/CS del 23.12.2021, ha comminato la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività sino al 18.1.2022 (art. 9, comma, 1, lett. h, C.G.S.)”.

Posto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), C.G.S., la sanzione dell’inibizione temporanea comporta, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”, il reclamo deve ritenersi proposto in assenza del necessario potere di rappresentanza in ambito federale in capo al soggetto che lo ha sottoscritto e, per tale ragione, esso è inammissibile”.

La Corte Sportiva di Appello dichiarava pertanto il reclamo inammissibile e, per l’effetto confermava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale di squalificare il giocatore della società reclamante per 3 giornate.



andrea.paolucci85@gmail.com'
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport. Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”. Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati. Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica ed al Diritto Sportivo. Offro consulenza ed assistenza legale nell’ambito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica. Per info: mail: andrea.paolucci85@gmail.com tel.: 3284426553