Sanzioni disciplinari sportive: secondo il TAR Lazio, “È sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive”. La questione riguarda il caso di un ex Direttore Generale di una società sportiva professionistica fallita. A seguito del fallimento la Procura Federale deferiva l’ex D.G. innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare per violazione delle norme di funzionamento delle società sportive, nonché sugli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i relativi organi amministrativi.
Sanzioni disciplinari sportive: la vicenda.
Il Tribunale Federale Nazionale infliggeva all’ex D.G. la inibizione per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della federazione ed un’ammenda.
Tali sanzioni venivano confermate anche dei due successivi gradi della giustizia sportiva.
L’ex D.G. proponeva ricorso al TAR del Lazio che sollevava “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), e, in parte qua, comma 2, del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2011, nel senso secondo cui è sottratta al sindacato del Giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.”.
La Corte Costituzionale riteneva la questione non fondata: “la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari» (comma 1, lettera b) è riservata all’ordinamento sportivo, di modo che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria delle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari sportive, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria”.
Sanzioni disciplinari sportive: la decisione del TAR.
Vista la pronuncia della Corte Costituzionale, il TAR ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del ricorso affermando che “Al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione“.
Tuttavia il TAR rigettava anche la richiesta di risarcimento: “La sanzione alla luce delle condotte accertate risulta immune dai vizi sindacabili in questa sede”.